Sanzioni per il passaporto delle piante: cosa prevede il D.Lgs. 19/2021
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In Italia ogni violazione sul passaporto delle piante costa da 500 a 15.000 euro (art. 55, D.Lgs. 19/2021). Spostare piante senza il passaporto richiesto, o emetterlo senza autorizzazione, costa da 2.500 a 15.000 euro; non tenere le registrazioni previste, o emettere passaporti con contenuto o formato non conforme, da 1.000 a 6.000. Le sanzioni sono irrogate dai Servizi fitosanitari regionali.
Questa guida spiega la legge in parole semplici. Non è una consulenza legale: fa fede il testo dell'articolo 55 e, per un caso specifico, rivolgiti al Servizio fitosanitario della tua Regione o a un legale. L'articolo 55 su Normattiva
Quali sono le sanzioni sul passaporto delle piante?
Da 500 a 15.000 euro per violazione, a seconda del comma dell'articolo 55 che si applica. L'articolo 55 si applica salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), e le sanzioni sono irrogate dai Servizi fitosanitari regionali (c. 30). Non è stato modificato dall'entrata in vigore, il 13 marzo 2021.
| Art. 55 | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| c. 9 | Non comunicare subito al Servizio fitosanitario regionale la presenza, accertata o sospetta, di un organismo nocivo (da quarantena rilevante per l'Unione, prioritario o mai segnalato prima in Italia), o non notificare i dati a tua disposizione su un pericolo imminente. | da 1.000 a 6.000 euro |
| c. 16 | Svolgere un'attività che richiede la registrazione al RUOP (Reg. (UE) 2016/2031, art. 65, par. 1) senza essere registrati, o con la registrazione revocata. | da 1.000 a 6.000 euro |
| c. 17 | Da operatore professionale o autorizzato, violare l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantire i sistemi di tracciabilità previsti dall'art. 69 del Reg. (UE) 2016/2031. | da 1.000 a 6.000 euro |
| c. 17 | Spostare piante, prodotti vegetali o altri oggetti in Italia e nell'Unione, o introdurli o spostarli in una zona protetta, senza il passaporto delle piante (art. 78). | da 2.500 a 15.000 euro |
| c. 18 | Emettere un passaporto delle piante senza l'autorizzazione dell'art. 37, c. 1 del decreto, o con l'autorizzazione sospesa o ritirata. | da 2.500 a 15.000 euro |
| c. 19 | Avere l'autorizzazione ma non rispettare l'art. 37, c. 2 del decreto e le regole del Regolamento su contenuto e formato del passaporto, requisiti, esami, apposizione e obblighi dell'operatore autorizzato (artt. 83, par. 1 e 2, 85, 86, par. 1, 87, par. da 1 a 3, 88, par. 1, 90, par. 1 e 2). | da 1.000 a 6.000 euro |
| c. 20 | Sostituire un passaporto delle piante ai sensi dell'art. 93 senza rispettarne i par. 3 e 5: piante ancora tracciabili, ancora conformi e invariate, e passaporto sostituito conservato per almeno tre anni. | da 500 a 3.000 euro |
| c. 21 | Sapere che un'unità di vendita sotto il proprio controllo non rispetta gli artt. da 83 a 87, 89, 90, 93 o 94, e non annullarne il passaporto delle piante e, ove possibile, non rimuoverlo (art. 95). | da 1.000 a 6.000 euro |
Se una violazione del comma 17 o 19, tra gli altri, si ripete nei tre anni successivi alla prima, il Servizio fitosanitario regionale sospende per tre mesi l'autorizzazione a emettere passaporti (c. 27).
Non consentire agli ispettori l'accesso al centro aziendale, o ostacolarne l'attività, è punito con una sanzione da 2.500 a 15.000 euro (c. 25).
Cosa trovano i controlli?
I controlli ci sono: il servizio fitosanitario deve ispezionare gli operatori autorizzati a emettere passaporti almeno una volta all'anno (Reg. (UE) 2016/2031, art. 92).
In Toscana la maggior parte li supera. Nel 2024 il Servizio fitosanitario della Regione ha ispezionato 652 operatori autorizzati. Dei 666 verbali, 576 (86%) si sono chiusi senza alcuna raccomandazione; gli altri 90 (14%) ne hanno data una o più. I punti deboli indicati sono gli esami delle piante alla base di ogni passaporto e la loro registrazione, e sistemi di tracciabilità presenti ma non efficaci per la realtà aziendale. Fonte: Regione Toscana, rapporto annuale delle attività 2024 del Servizio fitosanitario (PDF)
La legge chiede il passaporto e i registri che lo accompagnano, non uno strumento particolare per produrli.
Come si resta in regola?
- Iscriviti al RUOP prima di iniziare e ottieni l'autorizzazione della tua Regione prima di emettere un passaporto (c. 16 e c. 18).
- Stampa ogni passaporto nel formato UE, con A, B, C e D.
- Per ogni unità di vendita registra chi te l'ha fornita e a chi l'hai fornita e, per ogni passaporto che emetti, i dati del passaporto. Conserva questi dati per almeno tre anni da quando le piante ti sono state fornite o le hai fornite (art. 69).
- Sostituisci un passaporto solo se le piante sono ancora tracciabili, ancora conformi e invariate, e conserva il passaporto sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni (art. 93, par. 3 e 5).
- Se un'unità di vendita non rispetta più le regole, annullane il passaporto, rimuovilo se possibile e informa il servizio fitosanitario (art. 95).
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FloraPass emette i passaporti nel formato UE e conserva i registri che li accompagnano: lotti, fornitori e clienti, passaporti sostitutivi e passaporti annullati, che restano nel registro. Quando l'ispettore lo chiede, il registro delle ispezioni si scarica in PDF o CSV.