Codice RUOP: cos'è, chi deve iscriversi e dove trovarlo
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Il codice RUOP è il numero che il Servizio fitosanitario regionale assegna a un'azienda al momento dell'iscrizione al RUOP, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali. Devono iscriversi, tra le altre, le aziende che spostano piante soggette a passaporto, importano o esportano piante con certificato fitosanitario, o rilasciano passaporti. Sul passaporto delle piante, il codice compare nell'elemento B.
Questa guida spiega chi deve iscriversi, chi è esente, la differenza tra iscrizione e autorizzazione al passaporto e dove si trovano gli elenchi.
Cos'è il RUOP?
- È il registro ufficiale degli operatori professionali che ogni Paese dell'UE deve tenere ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031.
- In Italia lo ha istituito presso il Servizio fitosanitario centrale il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, all'art. 34. A registrare gli operatori e ad aggiornarne i dati sono i Servizi fitosanitari regionali.
- Per ogni operatore riporta nome, indirizzo e recapiti, le attività svolte, i siti e gli appezzamenti utilizzati, i tipi di merci, le famiglie, i generi o le specie trattati, il numero di registrazione ufficiale e, se del caso, le attività per cui è autorizzato (art. 67).
- Un operatore è iscritto una sola volta, con il riferimento a ciascuno dei suoi siti (art. 65, par. 2).
Chi deve iscriversi al RUOP?
Secondo l'art. 65, par. 1, devono essere registrati gli operatori professionali che:
- introducono nell'Unione o vi spostano piante, prodotti vegetali e altri oggetti per cui è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
- chiedono al Servizio fitosanitario i certificati di esportazione, riesportazione o pre-esportazione;
- sono autorizzati ad applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi di legno o a rilasciare altri attestati ufficiali, oltre ad alcune altre categorie previste dal Regolamento o da atti di esecuzione della Commissione.
Il Servizio fitosanitario centrale può aggiungere altre categorie di coltivatori o operatori quando il rischio fitosanitario lo giustifica (D.Lgs. 19/2021, art. 34, comma 3). Il Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio fitosanitario nazionale chiarisce alcuni casi frequenti:
- Fiori recisi, foglie, fogliame e rami non destinati all'impianto non richiedono il passaporto delle piante: chi li produce o li sposta nell'UE non deve iscriversi. Resta obbligato chi li importa o li esporta.
- Il manutentore del verde che non sposta né cede piante non deve iscriversi. Deve farlo se mette a dimora o vende piante per altri operatori professionali, in una zona protetta, o a utilizzatori finali con vendita a distanza.
Quali piante richiedono il passaporto delle piante: Passaporto delle piante: quando serve e chi lo rilascia
Chi è esente dall'iscrizione?
L'art. 65, par. 3, esclude dall'obbligo gli operatori professionali che:
- "forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza";
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi, escluse quelle per cui serve un certificato fitosanitario ai sensi dell'art. 72;
- si limitano a trasportare piante, prodotti vegetali e altri oggetti per conto di un altro operatore professionale;
- trasportano esclusivamente oggetti di ogni tipo con materiale da imballaggio di legno.
L'utilizzatore finale è chi acquista piante per uso personale, al di fuori della propria attività commerciale o professionale (art. 2, punto 12). Il Documento tecnico n. 4 la estende a persone fisiche e giuridiche: privati cittadini, ma anche hotel, enti pubblici e condomini.
Come si applica in Italia la prima esenzione (Documento tecnico n. 4): chi vende solo e direttamente a utilizzatori finali non deve iscriversi se vende presso la propria sede o il luogo di produzione, ai mercati agricoli o ad altri mercati locali che si svolgono nella propria Regione, salvo diversa decisione del Servizio fitosanitario regionale. Chi vende in mercati fuori dalla propria Regione deve iscriversi, anche se vende solo a utilizzatori finali.
La vendita di piante online o per corrispondenza non rientra nella prima esenzione, che esclude espressamente la vendita tramite contratti a distanza. L'Italia può inoltre non applicarla ad alcuni coltivatori quando il rischio fitosanitario lo giustifica (art. 65, par. 3; D.Lgs. 19/2021, art. 34, comma 3).
L'iscrizione basta per rilasciare passaporti?
- No. L'iscrizione al RUOP, da sola, non consente di rilasciare passaporti delle piante. I passaporti sono rilasciati da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti (art. 84, par. 1), e l'operatore autorizzato è un operatore registrato che l'autorità competente ha autorizzato (art. 2, punto 11).
- L'autorizzazione vale per particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci. Viene concessa a chi ha le conoscenze per esaminare le proprie piante rispetto agli organismi nocivi interessati e sistemi per rispettare gli obblighi di tracciabilità (art. 89). Il registro indica per quali piante l'operatore è autorizzato (art. 67).
- In Italia l'autorizzazione la concede, su richiesta, il Servizio fitosanitario della Regione in cui si trova il centro aziendale o il campo di produzione, dopo aver verificato i requisiti del Reg. (UE) 2019/827. Chi ha centri aziendali in più Regioni la chiede in ciascuna (D.Lgs. 19/2021, art. 37). L'iscrizione invece si fa una sola volta, nella Regione della sede legale.
- I passaporti si possono rilasciare solo nei siti dichiarati nella domanda di registrazione, salvo un altro luogo autorizzato dall'autorità competente (art. 84, par. 3).
- Il Servizio fitosanitario regionale ispeziona gli operatori autorizzati almeno una volta l'anno. Se i requisiti non sono rispettati sospende l'autorizzazione, e la revoca se l'inosservanza si ripete (D.Lgs. 19/2021, art. 39).
- Alcune Regioni raccolgono le due richieste insieme. Il Veneto, per esempio, indica che per i produttori e i grossisti di piante soggette a passaporto la registrazione include l'autorizzazione all'uso del passaporto.
Come ci si iscrive?
- La domanda va presentata al Servizio fitosanitario della Regione in cui l'azienda ha la sede legale, indicando tutti i centri aziendali e i campi di produzione utilizzati per le attività con piante (D.Lgs. 19/2021, art. 35).
- Contiene nome, indirizzo e recapiti dell'azienda, le attività svolte e, se del caso, l'intenzione di rilasciare passaporti delle piante, l'indirizzo dei siti e degli appezzamenti, i tipi di merci, le famiglie, i generi o le specie trattati (Reg. (UE) 2016/2031, art. 66, par. 2).
- Il canale cambia da Regione a Regione: la Toscana riceve la domanda con la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul portale ARTEA, il Veneto con l'applicativo AUT-FIT. Per le Regioni senza procedura online, il Servizio fitosanitario nazionale pubblica la modulistica.
- Toscana e Veneto richiedono prima l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio; il Veneto chiede anche la partita IVA.
- Se la domanda è completa, il Servizio fitosanitario regionale registra l'operatore senza indugio e gli comunica il codice di registrazione (art. 35, comma 3).
- Registrazioni e autorizzazioni sono soggette ai diritti fitosanitari. Gli importi sono pubblicati dal Servizio fitosanitario della tua Regione.
Dopo l'iscrizione
- Le modifiche a siti, specie e attività si comunicano una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'anno precedente. Il cambio di nome, indirizzo o recapiti va comunicato entro 30 giorni (art. 66, par. 5).
- Se l'azienda non aggiorna i dati entro dieci giorni dalla richiesta del Servizio fitosanitario regionale, o non svolge più le attività da almeno due anni, la registrazione viene modificata o revocata (D.Lgs. 19/2021, art. 36).
Com'è fatto il codice RUOP?
- IT, poi il codice ISTAT della Regione in cui l'operatore ha la sede legale, poi un numero progressivo: è la composizione indicata dal Servizio fitosanitario nazionale. Il Regolamento richiede il codice di due lettere del Paese (art. 67).
- La lunghezza del progressivo cambia: la Toscana assegna cinque cifre dopo il suo codice regionale 09, mentre i codici dell'elenco umbro hanno la forma IT-10- seguita da quattro cifre.
- Il codice è unico in tutta l'UE. Viene assegnato nella Regione della sede legale e, come precisa la Toscana, vale anche per i centri aziendali in altre Regioni.
- Sul passaporto delle piante il codice RUOP va nell'elemento B, che inizia con IT e un trattino (Reg. (UE) 2016/2031, allegato VII).
- Il Veneto chiede agli iscritti di riportare il codice RUOP su tutta la documentazione amministrativa: carta intestata, fatture, bolle e timbri.
Gli altri elementi dell'etichetta: Leggere l'etichetta, parte per parte
Dove si trovano gli elenchi RUOP?
Alcune Regioni pubblicano la propria sezione del registro sul proprio sito, in un PDF che indica anche se ogni operatore è autorizzato al passaporto. Non esiste una ricerca nazionale: la pagina RUOP del Servizio fitosanitario nazionale descrive il registro ma non offre una consultazione. Due degli elenchi regionali:
Per qualsiasi altro operatore, il Regolamento consente a un operatore professionale stabilito nell'UE di chiedere, con richiesta giustificata e per uso proprio, nome, indirizzo, recapiti, attività e autorizzazioni di un operatore registrato (art. 68, par. 2). Rivolgiti al Servizio fitosanitario regionale.
La pagina RUOP del Servizio fitosanitario nazionale
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